Giustizia Amministrativa

PATRIMONIO CULTURALE
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-05-2014, n. 676

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2002, proposto da:

P.O. e Casa d'Aste Semenzato, rappresentate e difese dall'avv. Alberto Bianchi, domiciliatario in Firenze, via Palestro 3; Lisa De Carlo s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Di Falco, domiciliatario in Firenze, via Masaccio 183;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza Regionale Beni e Attività Culturali Toscana, Soprintendenza Patrimonio storico artistico demoetnoantropologico, in persona dei rispettivi Soprintendenti in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri 4; Ufficio Esportazione Oggetti di antichità e d'arte, Commissione Consultiva Ufficio Esportazione Oggetti di antichità e d'arte;

per l'annullamento

a) dei decreti del Soprintendente Regionale della Toscana, con cui è stata dichiarata l'importanza, ai sensi degli artt. 2, 1 c. lett. a) e 6, 1 c. del D.Lgs. n. 490 del 1990:

(i) del dipinto su tavola in forma di cuspide raffigurante "Cristo benedicente" di L. di G. detto L.M., del sec. XV;

(ii) della statua in marmo "Cristo benedicente" di Agostino di Duccio, sec. XV;

(iii) della statua in marmo "San Bernardo da Chiaravalle" di G.A. Amadeo;

b) del verbale di consegna di opere d'arte della Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico per le Province di Firenze Pistoia e Prato del 19.11.2001, nella parte in cui pretende di avere "vigore di preavviso di notifica";

c) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, e in particolare, del verbale della Commissione esaminatrice dell'Ufficio Esportazione oggetti di antichità e d'arte della Soprintendenza di Firenze del 15.01.2002, nella parte in cui "sospende il giudizio ricusando il permesso" sulla richiesta di attestato di libera circolazione presentato per le opere d'arte indicate sub a).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Regionale Beni e Attività Culturali Toscana e della Soprintendenza Patrimonio storico artistico Demoetnoantropologico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La signora O.P., ricorrente, è proprietaria, per successione ereditaria, delle opere d'arte oggetto dei provvedimenti impugnati, di estremi specificati in epigrafe, e precisamente del        dipinto su tavola in forma di cuspide raffigurante "Cristo benedicente" di L. di G. detto L.M., del sec. XV, della statua in marmo "Cristo benedicente" di Agostino di Duccio, sec. XV e della statua in marmo "San Bernardo da Chiaravalle" di G.A. Amadeo.

La casa d'aste Semenzato, pure odierna ricorrente, avendone ricevuto mandato dai proprietari indiceva, in data 15 dicembre 2001, l'asta per la vendita di detti oggetti d'arte.

Dopo infruttuosi tentativi dell'amministrazione di acquistare le opere su indicate, venivano emessi i decreti di vincolo impugnati.

Avverso detti provvedimenti i ricorrenti deducono le censure di violazione dell'art. 66 T.U. n. 490/1999, eccesso di potere per falso presupposto di diritto, sviamento, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi generali di buona amministrazione, nonché violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, violazione dei principi di legalità e del giusto procedimento, eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Ministero intimato si è costituito in resistenza, contestando le deduzioni avversarie.

Con atto notificato all'amministrazione il 31 gennaio 2003 sia la casa d'aste sia la signora P. hanno rinunciato al ricorso limitatamente ai provvedimenti riguardanti  il dipinto su tavola di L.M., ceduto dalla casa d'aste al Ministero nel 2002.

Con memoria depositata il 18 febbraio 2010 la casa d'aste ha dichiarato il venir meno di ogni interesse al ricorso, avendo essa restituito le due statue su descritte ai proprietari.

La società Lisa De Carlo s.a.s., attuale proprietaria della statua del Cristo benedicente, acquistata dalla originaria ricorrente signora O.P. e dagli altri comproprietari, ha dichiarato la sussistenza del proprio interesse in relazione a tale opera d'arte, insistendo nelle censure già dedotte nell'atto introduttivo del giudizio.

Pertanto, la controversia ormai riguarda, dal punto di vista oggettivo, soltanto le due statue, e, dal punto di vista soggettivo, la signora P. in quanto proprietaria della statua raffigurante Bernardo di Chiaravalle e la società Lisa De Carlo s.a.s. in quanto proprietaria, per acquisto inter vivos, della statua raffigurante il Cristo benedicente.

Il Collegio ritiene fondate le assorbenti doglianze con le quali si lamenta la mancata partecipazione degli interessati al procedimento di imposizione del vincolo di rilevante interesse storico, artistico e demoetnoantropologico.

L'amministrazione, pur avendolo affermato, non ha dimostrato che l'avviso di avvio del procedimento sia stato ricevuto dai proprietari. Vero è che la comunicazione di avvio dello specifico procedimento di cui trattasi può ben essere inviata, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 490 del 1999, al possessore o detentore, e che detentore era all'epoca la casa d'aste Semenzato, la quale aveva ricevuto mandato di vendere all'asta gli oggetti d'arte oggetto dei provvedimenti di vincolo impugnati. Tuttavia, i diversi atti ‹‹notificati ai detentori e rappresentati degli eredi della signora M.P.D.C.›› (memoria della difesa erariale da ultimo depositata), richiamati dall'amministrazione come idonei a fungere da comunicazione dell'avvio del procedimento sfociato nei decreti impugnati, non hanno caratteristiche, sotto il profilo contenutistico, tali da farli assurgere a valide comunicazioni di avvio del procedimento.

Ovviamente, il Collegio non intende accedere a una concezione formalistica della comunicazione di avvio del procedimento; anzi, si ritiene che ciò che vale a qualificare un atto come comunicazione di avvio del procedimento non è la denominazione che di esso viene data, che non basta cioè che esso contenga nel suo "oggetto" la locuzione "comunicazione di avvio del procedimento", richiedendosi bensì l'idoneità di esso ad assolvere alla funzione di rendere edotti i destinatari dell'esistenza di un procedimento che li riguarda, con indicazioni sufficienti a rendere possibile una effettiva partecipazione al procedimento stesso.

Orbene, nel caso della dichiarazione di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico di un bene, la legge indica, all'art. 7, comma secondo, D.Lgs. n. 490 del 1999, il contenuto che deve avere la comunicazione di avvio del procedimento, in cui devono essere indicati gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma quarto (che pongono severi limiti alle facoltà dei proprietari) nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

Raffrontando adesso i vari atti ai quali l'amministrazione vorrebbe attribuire contenuto ed effetti della comunicazione di avvio del procedimento, è agevole constatare che nessuno di essi corrisponde allo schema legale su richiamato.

Il verbale di consegna di opere d'arte datato 19 novembre 2001 da un lato si limita all'elencazione di opere consegnate da parte della Soprintendenza, dall'altro non fa menzione della statua di marmo raffigurante Cristo benedicente; è evidente che un simile verbale non può costituire comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di interesse, come delineata dal già citato art. 7 D.Lgs. n. 490 del 1999, posto che nessuno degli elementi in detta norma indicati è in esso presente.

Nemmeno hanno il contenuto di cui all'art. 7 le note prot. n. 13125P del 17 luglio 2000 e prot. n. 19382 del 6 dicembre 2001, che nei decreti impugnati vengono qualificate come proposte di dichiarazione; in esse non si rintracciano né la valutazione sulla rilevanza storico-artistica del bene da sottoporre a vincolo, né l'indicazione degli effetti conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento, né l'indicazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e per la conclusione del procedimento. Va precisato che la valutazione sulla rilevanza storico-artistica delle opere è stata allegata ai decreti di vincolo, ovviamente troppo tardi per poter integrare l'effetto di consentire agli interessati la partecipazione al relativo procedimento.

In conclusione, va in parte dato atto della rinuncia al ricorso − ai sensi dell'art. 84 cod. proc. amm. − nei limiti descritti supra, in conformità a quanto dichiarato dalla signora O.P. e dalla casa d'aste Semenzato nella dichiarazione notificata all'amministrazione in data 31 gennaio 2003; in parte, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse, come da dichiarazione della casa d'aste predetta depositata il 18 febbraio 2010; per la parte in cui residua l'interesse sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, nei sensi già precisati, il ricorso − assorbiti ulteriori profili di doglianza − va accolto, salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese − da compensare nei confronti della casa d'aste Semenzato − si liquidano in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così statuisce:

  1.  in parte dà atto della rinuncia, in conformità a quanto dichiarato dalla signora O.P. e dalla casa d'aste Semenzato nella dichiarazione notificata all'amministrazione in data 31 gennaio 2003;
  2.  in parte dichiara il ricorso improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla casa d'aste Semenzato, come da dichiarazione di detta parte depositata il 18 febbraio 2010;
  3.  in parte accoglie il ricorso, con salvezza degli ulteriori legittimi provvedimenti dell'amministrazione.

Compensa le spese con riguardo alla casa d'aste Semenzato, ponendole invece a carico del Ministero resistente con riguardo alla signora O.P. e alla società Lisa De Carlo s.a.s. e liquidandole complessivamente e indivisamente in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere